Entra nell'area soci »
Forum AIOM
Banner AIOM
Sei in: Home > Associazione > Sezioni Regionali > Regolamento delle sezioni regionali

Regolamento delle sezioni regionali

Art. 1

Ogni Sezione Regionale è composta da tutti i Soci AIOM che svolgono la loro attività  lavorativa in quella regione. Le provincie autonome di Trento e Bolzano hanno ciascuna una propria sezione. 

Il coordinamento di ogni Sezione Regionale è demandato ad un Consiglio Regionale costituito da un Coordinatore, un Segretario Regionale, un Tesoriere Regionale ed un numero di Consiglieri Regionali pari al numero delle provincie di quella regione.

Ciascun Membro del Consiglio Direttivo Nazionale fa parte di diritto del Consiglio Regionale della regione ove svolge la sua attività in aggiunta al numero dei Consiglieri regionali eletti.

Art. 2

Il Coordinatore, il Segretario Regionale, il Tesoriere Regionale ed i Consiglieri Regionali sono eletti dall'Assemblea regionale mediante votazione segreta.

Costituiscono elettorato attivo e passivo  tutti i Soci effettivi AIOM che svolgono di fatto l'attività lavorativa in quella regione.

Possono votare i soci AIOM in regola con il pagamento della quota associativa AIOM.

Non è ammesso il voto per delega.

     L’elezione del Coordinatore Regionale, del Segretario Regionale, del Tesoriere Regionale e dei Consiglieri avviene mediante voto elettronico/telematico, utilizzando un’apposita procedura informatica che garantisce la segretezza e la personalità del voto.

Le elezioni per il rinnovo dei Consigli Regionali avvengono  contemporaneamente alle elezioni del Consiglio Direttivo Nazionale.

     Il Segretario Nazionale convoca le Assemblee elettive delle singole regioni in contemporanea a quella nazionale e con le stesse modalità previste dallo Statuto.

     La verifica delle regolarità delle procedure elettive, il compito di dirimere

eventuali contestazioni o problematiche relative alle elezioni stesse (parità di voti,

requisiti di eleggibilità o altro), le operazioni di spoglio telematico competono alla Commissione elettorale nominata dal Consiglio Direttivo Nazionale per il rinnovo dello stesso.

     Le candidature del Consiglio Direttivo regionale dovranno pervenire per posta alla Segreteria Nazionale entro il 30 giugno  dell’anno in cui sono previste le elezioni stesse.

     A cura della Segreteria Nazionale, l’elenco delle candidature delle singole regioni sarà inserito negli appositi spazi sul sito AIOM riservato alle regioni.

     Sarà possibile esprimere una sola preferenza per il Coordinatore regionale, per il Segretario regionale, il Tesoriere regionale mentre sarà possibile esprimere  N –(meno)  1 preferenze per i Consiglieri, dove per N si intende il numero delle provincie presenti nella regione.

     Per quanto non esplicitamente previsto nel presente Regolamento si rimanda al Regolamento nazionale.

Il Consiglio Regionale così designato dura in carica due anni. Il Coordinatore, il Segretario Regionale, il Tesoriere Regionale ed i Consiglieri Regionali non possono essere rieletti per più di due mandati consecutivi.

      Il Consiglio Direttivo Nazionale con atto motivato può commissariare le Sezioni regionali inadempienti o che assumono comportamenti difformi alle norme Statutarie dell’AIOM.

Nel caso il Coordinatore, quale ne sia il motivo, decada prima della scadenza del suo mandato, il Segretario Regionale ne integra le funzioni fino al termine del mandato originario, e così il Consigliere più anziano integra le loro funzioni del Segretario e/o del Tesoriere nel caso decadano prima della scadenza del loro mandato.

Art. 2 (norma transitoria)

Nella prima applicazione della presente modifica del Regolamento regionale, tutti i Consigli regionali in scadenza nel corso del 2009 e non ancora rinnovati saranno rinnovati in contemporanea al rinnovo del Consiglio Direttivo Nazionale .

Per i Consigli regionali in scadenza nel corso del 2010 e per i consigli regionali scaduti nel 2009 e già rinnovati viene prorogata la durata del mandato fino alle nuove elezioni che si terranno in occasione del congresso nazionale del  2011.

Dal 2011, i  mandati dei Consigli regionali saranno contemporanei a quello del Consiglio Direttivo Nazionale.

Art. 3

Tutte le iniziative regionali promosse dalle singole Sezioni Regionali devono essere comunicate per iscritto al Consiglio Direttivo Nazionale o, se in casi particolari richiedenti una urgente decisione, alla Giunta Esecutiva del Consiglio Direttivo Nazionale, perché possa esserne confermata l'attuazione.

 

Art. 4

Il Consiglio Regionale si riunisce almeno due volte all’anno. Qualora ciò non si verificasse, il Consiglio Direttivo Nazionale potrà riunire in loco l’Assemblea dei Soci che compongono la Sezione Regionale per valutare i problemi locali. Una relazione sulla attività scientifica e di promozione dei fini istituzionali deve essere presentata alla Segreteria AIOM dal Coordinatore almeno 10 giorni prima dell’Assemblea Nazionale annuale.

 

Art. 5

Iniziative in comune fra Sezioni Regionali AIOM possono essere prese, sempre previa espressa delibera favorevole del Consiglio Direttivo Nazionale.

Art. 6

A tutte le iniziative di aggiornamento o sedute scientifiche promosse dalle Sezioni Regionali, deve essere presente almeno un componente del Consiglio Direttivo Nazionale il quale dovrà relazionare agli altri componenti del Consiglio Direttivo Nazionale nella prima riunione successiva. Ogni sezione regionale dovrà organizzare almeno una conferenza annuale.

Art. 7

I Tesorieri Regionali dovranno comunicare con cadenza mensile al Tesoriere Nazionale AIOM tutte le movimentazioni economiche effettuate nel mese. Il Tesoriere Nazionale AIOM potrà all’uopo predisporre apposite procedure standardizzate.

Milano, 12 maggio 2009

 

© 2008 AIOM Tutti i diritti riservati. P.I. 11957150151

YourIP38.107.191.113