La responsabilità dei professionisti della sanità diventa legge – Ieri il via libera della Camera
Da Il Sole24 ORE dell’1-3-2017
Negli ospedali pubblici come in clinica; dal dentista come dal medico di famiglia; in sala operatoria ma anche via tele-medicina. Dopo dieci anni di “stop&go”, l’Italia volta pagina sulla gestione del rischio clinico. Ieri la Camera dei deputati ha approvato – con 255 voti a favore, 113 contrari e 22 astenuti – la legge che reca «Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie».
Doppia l’anima del provvedimento – attesissimo dai camici bianchi – mirato a offrire più garanzie ai pazienti e a riequilibrare in sede di contenzioso, penale e civile, il rapporto tra medico e assistito. ll far west nelle aule di tribunale, la fuga delle assicurazioni – ma il 98% dei procedimenti finisce su un binario morto -, i co-sti stellari, stimati in 10 miliardi di euro, attribuiti alla medicina difensiva e l’esigenza di prevenire e gestire il rischio clinico: queste le ragioni della legge, benedetta dalla ministra della Salute Beatrice Lorenzin. Che ha definito il via libera «un ulteriore tassello di una grande stagione riformista per il servizio sanitario nazionale». Sulla stessa linea del relatore Federico Gelli (Pd), che aveva parlato di «data storica per la sanità italiana». Peccato che l’attuazione della legge dovrà avvenire a costo zero, malgrado gli adempimenti a cui sono chiamate le strutture sanitarie o sociosanitarie e le regioni.
Sicurezza delle cure
La legge mette in piedi una articolata rete di prevenzione. A partire dall’attivazione in ogni Regione di un Centro per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente, deputato alla raccolta dei dati sugli eventi avversi e su cause, entità, frequenza e onere finanziario del contenzioso. Informazioni da trasmettere all’Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nella sanità, che sarà istituito con decreto. L’Osservatorio dovrà anche individuare progetti per la sicurezza delle cure e la formazione del personale. A tutela del paziente, la direzione sanitaria avrà solo sette giorni di tempo per trasmettere la documentazione sanitaria richiesta dall’interessato. Infine, tutti i dati sui risarcimenti degli ultimi cinque anni andranno pubblicati sui siti internet delle strutture sanitarie.
Responsabilità professionale
L’articolo 6 introduce nel Codice penale il nuovo articolo 590- sexies – «Responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario» – che esclude la punibilità, nel caso in cui l’evento si sia verificato a causa di imperizia e il professionista abbia rispettato le raccomandazioni previste dalle linee guida validate da società scientifiche accreditate, pubblicate online dall’Istituto superiore di sanità.
In ambito civilistico, scatta un doppio regime: è contrattuale la responsabilità della struttura sanitaria o sociosanitaria, pubblica o privata, anche per danni derivanti dalle condotte dolose o colpose dei professionisti. In questo caso il termine di prescrizione è a dieci anni. Resta «contrattuale» la responsabilità del professionista che agisca in accordo diretto con il paziente. Assume invece natura extracontrattuale – onere della prova a carico del ricorrente e prescrizione a 5 anni – la responsabilità civile degli operatori sanitari chiamati in causa. Per il risarcimento ci si atterrà alle tabelle sul danno biologico previste dal codice delle assicurazioni private, in attesa degli aggiornamenti contenuti nel Ddl Concorrenza, all’esame del Senato.
Conciliazione obbligatoria
Prima di esercitare un’azione di responsabilità civile, chi ritienga di aver subito un danno dovrà comunque tentare una conciliazione a partecipazione obbligatoria di tutte le parti, assicurazioni incluse, pena la non procedibilità della domanda di risarcimento. A un consulente tecnico d’ufficio (Ctu) – la legge ne riforma la disciplina – spetta il tentativo di conciliazione: solo in caso di insuccesso o trascorso il termine di sei mesi, si va in giudizio. L’eventuale azione di rivalsa successiva è contemplata in caso di dolo o di colpa grave del professionista.
Polizze per tutti
Le strutture pubbliche e private, per danni attribuibili al personale a qualunque titolo operante, devono assicurarsi per la responsabilità contrattuale verso terzi e verso i prestatori d’opera. Ospedali e cliniche dovranno poi tutelarsi per la copertura della responsabilità extracontrattuale verso terzi degli esercenti le pro-fessioni sanitarie, nell’ipotesi in cui il danneggiato esperisca l’azione direttamente contro di loro. Deve assicurarsi anche il professionista che svolga l’attività al di fuori delle strutture o in regime libero-professionale. Infine, tutti i sanitari passibili di azione della Corte dei conti per danno erariale o di rivalsa in sede civile, devono stipulare polizze per colpa grave.
Di Barbara Gobbi
LA RIVALSA
L’azione di rivalsa, prevista solo in caso di dolo o di colpa grave, va esercitata entro un anno dal pagamento ed è esclusa se il sanitario non è stato parte de! giudizio. L’azione di responsabilità amministrativa verso il professionista spetta al pubblico ministero presso la Corte dei conti: si evita così che le strutture pubbliche debbano agire in sede civile contro i propri professionisti. La misura della rivalsa non può superare il triplo della retribuzione lorda
LE COPERTURE
La garanzia assicurativa copre anche gli eventi accaduti nei dieci anni antecedenti la conclusione del contratto assicurativo, purché denunciati durante la vigenza della polizza. In caso di cessazione dell’attività professionale, va previsto un periodo di ultrattività della copertura per le richieste presentate per la prima volta entro i dieci anni successivi e riferite a fatti generatori della responsabilità verificatisi nel periodo di efficacia della polizza
IL FONDO DI GARANZIA
Fondo di garanzia per danni da responsabilità sanitaria istituito dalla legge sarà gestito da Consap e alimentato dai versamenti annuali delle imprese assicuratrici autorizzate alla Rc per danni da responsabilità sanitaria. Il Fondo si attiva in tre casi: danno eccedente i massimali previsti dai contratti; stato di insolvenza o di liquidazione coatta dell’assicurazione; cancellazione dall’albo della compagnia
L’AZIONE DIRETTA
La legge introduce la possibilità di azione diretta del danneggiato—sul modello Rca auto — nei confronti dell’impresa di assicurazione della struttura sanitaria e del professionista. Ma perché l’azione diretta sia esperibile, deve essere fallito il tentativo obbligatorio di conciliazione; inoltre, l’eventuale risarcimento è limitato alle somme per cui è stato stipulato il contratto di assicurazione
