Rassegna stampa

Cambiano i premi di risultato: risorse e distribuzione le stabilirà il contratto e peserà il giudizio dei cittadini

Intesa in Stato-Regioni e Unificata sulle nuove regole per valutazione delle performance anche nel Servizio sanitario nazionale. Il contratto stabilirà la quota per i premi tra le risorse destinate al trattamento economico accessorio sia per le performance organizzative che individuali e fisserà criteri per garantire la differenziazione dei giudizi e la reale diversificazione dei trattamenti economici. I cittadini daranno il loro giudizio che entrerà nella valutazione e a decidere sarà l’Organismo indipendente di valutazione

Da Quotidianosanità.it del 7-4-2017

Cambiano le regole della valutazione delle performance anche nel Servizio sanitario nazionale con lo schema di decreto legislativo messo a punto nell’ambito dei decreti applicativi della riforma Madia per modificare il Dlgs 150/2009 (legge Brunetta) e su cui le Conferenze Stato-Regioni e Unificata hanno espresso l’intesa nella loro ultima riunione di ieri.  

Niente più quota prevalente delle risorse destinate al trattamento economico accessorio collegato alla performance individuale, niente più fasce di merito – alta, media e bassa -, niente strumenti per premi extra. Il riferimento nel nuovo testo è anche all’articolo 19 del Dlgs 150 per quanto riguarda i meccanismi di distribuzione delle risorse per le performance, ma l’articolo 19 originario del Dlgs 150 (dove c’erano le fasce percentuali del 25%, 50% e 25% rispettivamente alta media e bassa per assegnare le risorse) è del tutto riscritto dal nuovo decreto.  

Il testo ora prevede che il contratto stabilisca tra le risorse destinate al trattamento economico accessorio collegato alla performance la quota destinata alle performance organizzative e individuali e fissa criteri per  garantire che alla differenziazione dei giudizi corrisponda la reale diversificazione dei trattamenti  economici.

Per i dirigenti, il criterio di attribuzione dei premi è in riferimento alla retribuzione di risultato. Il nuovo articolo stabilisce anche che i cittadini, anche in forma associata, partecipano al processo di misurazione delle performance organizzative e lo fanno sia comunicando direttamente all’Organismo indipendente di valutazione il proprio grado di soddisfazione per le attività e per i servizi erogati – come stabilirà lo stesso Organismo – sia attraverso sistemi di rilevazione del grado di soddisfazione che ciascuna amministrazione dovrà adottare, favorendo la più ampia partecipazione e collaborazione dei destinatari dei servizi.  

E’ previsto anche che i risultati della rilevazione del gradimento dei cittadini e degli utenti siano pubblicati una volta l’anno sul sito dell’amministrazione e siano valutati dall’Organismo indipendente di valutazione nell’ambito della valutazione della performance organizzativa dell’amministrazione e in particolare per la Relazione sulla performance.

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