Notiziario AIOM

Fumo passivo, il datore deve sanzionare

Cassazione. I divieti non salvano l’azienda dalla “colpa” se dall’approccio persuasivo non si passa alla repressione

Da Il Sole24 ORE del 4-3-2016

Le circolari e le disposizioni organizzative non salvano l’azienda dalla responsabilità per i danni da fumo passivo se i divieti non sono rafforzati con sanzioni disciplinari. La Corte di cassazione, con la sentenza 4211 depositata ieri, condanna la Rai a pagare circa 32mila curo più gli interessi ad una giornalista, ora in pensione, alla quale era stata riconosciuta un’invalidità del 15% collegabile alla nocività dell’ambiente di lavoro dovuta al fumo dei colleghi.

I giudici della sezione lavoro respingono al mittente le difese della Rai, che riteneva di aver fatto quanto dovuto emanando circolari e disposizioni organizzative per vietare il fumo. Per la Cassazione gli “avvertimenti” erano rimasti praticamente inattuati perché a questi non erano state associate sanzioni disciplinari. La Rai, dal canto suo, non ha potuto provare di essere passata dalle “parole” ai fatti punendo, almeno in qualche caso, i trasgressori. Le sanzioni disciplinari sono rimaste sulla carta, scegliendo – sottolinea la Corte – il cosiddetto approccio persuasivo e non repressivo.

Una manchevole condotta in virtù della quale è stata riconosciuta la responsabilità contrattuale (articolo 1218 del Codice ci-vile) dell’emittente pubblica nei confronti della dipendente «per non aver posto in essere misure idonee a prevenire la nocività dell’ambiente lavorativo derivante dal fumo». Le perizie effettuate nei gradi di merito avevano confermato «la riconducibilità eziologica della patologia riscontrata a carico della lavoratrice alle condizioni di lavoro, ravvisando un danno biologico pari al 15%, con conseguente risarcimento».

La Rai per la Cassazione non ha rispetto gli obblighi imposti dall’articolo 1218, in virtù del quale «il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno se non prova che l’inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile».

La Suprema corte accoglie il ricorso dell’ex dipendente anche per quanto riguarda il demansionamento subito dalla giornalista ,tolta dalla conduzione e non adibita ad un ruolo di pari professionalità. Con l’occasione i giudici chiariscono che il divieto di variazione peggiorativa (articolo 2103 del codice civile) non può essere disatteso, in sede di contrattazione collettiva, neppure nell’ipotesi del cosiddetto riclassamento. Un “passaggio” che, pur implicando un riassetto delle qualifiche e dei rapporti di equivalenza delle mansioni, non può in ogni caso condurre «allo svilimento della professionalità acquisita dal singolo lavoratore, mediante una equivalenza delle mansioni che, se rivalutate, abbiano in concreto l’effetto di mortificarla».

Di Patrizia Maciocchi

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