Notiziario AIOM

In Aula la legge sul biotestamento (a oltre dieci anni dal caso Welby)

Se ne discuterà il 13 marzo: i nodi da sciogliere. Cappato indagato per Fabo

Da CORRIERE DELLA SERA del 2-3-2017

Marco Cappato ora è formalmente indagato dalla Procura di Milano, dal pm Tiziana Siciliano, per aver aiutato dj Fabo a suicidarsi nella clinica Svizzera, reato per il quale l’esponente radicale dell’Associazione Luca Coscioni si è autodenunciato ai carabinieri di Milano.

Marco Cappato rischia dai 5 ai 12 anni di carcere e il suo reato è previsto dall’articolo 580 del codice penale — istigazione o aiuto al suicidio —, in particolare nella parte in cui si prevede che debba essere punito chiunque «agevola in qualsiasi modo l’esecuzione».

Adesso il magistrato Tiziana Siciliano ha intenzione di interrogare Cappato, che da anni porta avanti con l’Associazione Luca Coscioni la battaglia per il suicidio assistito in Italia e l’eutanasia. Sono passati dieci anni da quando Piergiorgio Welby — oggi la moglie, Mina, è un’attivista con i radicali — decise per il suicidio assistito (nel suo caso in Italia) e anche la sua morte fece discutere come oggi quella del dj Fabo e di altri italiani: la legge sul fine vita sembrava cosa imminente. Adesso arriva in Aula, il 13 marzo, quella sul testamento biologico. Che è una legge sul fine vita, anche se non interviene sul suicidio assistito e l’eutanasia.


Le disposizioni

I dubbi sul ruolo del medico

Cinque articoli in tutto. Quello più contestato della legge sul testamento biologico è il numero 3, il cuore del provvedimento. Contiene le cosidette Dat, «Disposizioni anticipate di trattamento». Vuol dire che qualunque cittadino maggiorenne capace di intendere e di volere potrà esprimere le proprie convinzioni e preferenze in materia di trattamento sanitario, ma anche il consenso o il rifiuto rispetto a scelte diagnostiche o terapeutiche, comprese le pratiche di nutrizione e idratazione artificiali. Chi contesta questo punto sostiene che le Dat riducono il medico a un mero esecutore e che l’idratazione e la nutrizione vanno intese come trattamenti vitali e non come terapia.

Le forme

Il «peso» del consenso per iscritto

Il primo articolo della legge sul testamento biologico definisce lo spirito della normativa grazie al concetto di «consenso libero e informato», che sarà la guida per il medico curante durante tutta la durata del trattamento. Ovvero si stabilisce che «nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata». Non solo, la proposta di legge in discussione alla Camera prevede che questo consenso debba essere espresso in forma scritta. Questo punto è fortemente contestato dai cattolici e dai sostenitori del pro vita che ritengono che in questo modo si faccia in maniera surrettizia una legge sull’eutanasia vera e propria.

Le cure

I ripensamenti o l’abbandono delle terapie

Il concetto di consenso informato contenuto nell’articolo 1 della legge — prevede alcuni paletti. Il medico è tenuto a rispettare la volontà del paziente, ma anche il paziente ha i suoi doveri. E quindi il paziente può decidere di revocare in qualsiasi momento il consenso prestato al medico, ma il suo rifiuto o la sua rinuncia non possono comportare il totale abbandono terapeutico. Inoltre, il paziente non ha il diritto di esigere trattamenti sanitari che vadano contro norme di legge. Le contestazioni a questo punto arrivano dalla parte di chi — come l’associazione Luca Coscioni — ritiene che in questa maniera venga svuotato di fatto il carattere vincolante delle disposizioni.

Le scelte

Il potere del paziente di decidere

Nella norma c’è anche un articolo — il numero 2 — che disciplina i casi in cui siano coinvolti i minori. Poi c’è l’articolo finale, il numero 4 (l’articolo 5 è soltanto sulle disposizioni transitorie) che davanti ai casi di patologia cronica o invalidante, ma anche a quelli in cui ci sia una evoluzione della malattia che porta in maniera inevitabile al peggio, prevede «una pianificazione delle cure condivisa» tra medico e paziente. A queste il medico dovrà poi attenersi. Le contestazioni qui arrivano da tutte e due le parti: da un lato si parla di eccesso di libero arbitrio, dall’altro che ci si potrebbe esporre a un eccessivo giudizio del medico (a seconda dei suoi orientamenti ideologici).

Di Alessandra Arachi

 

 

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