Notiziario AIOM

La sentenza, con legge Balduzzi colpa grave si misura da mancato rispetto linee guida

Sia in caso di imperizia sia in caso di imprudenza e negligenza l’esclusione della responsabilità penale per colpa lieve opera se il medico ha seguito condotte professionali conformi alle linee guida e alle buone pratiche

Da Doctor33 del 15-6-2016

Lo dice la sentenza 23283 della Cassazione penale che rinvia alla Corte d’Appello di Genova il caso di un paziente urgente morto perché si sarebbe perso tempo per praticargli una Tac.

Antefatto – Malato con addome gonfio e dolore si presenta in pronto soccorso in codice verde. Il chirurgo dispone una Tac per il pomeriggio del giorno dopo, ma l’uomo muore prima per aneurisma aortico. La famiglia denuncia il medico (con altri due colleghi subito assolti), il tribunale lo condanna per omicidio colposo, l’Appello conferma i quattro mesi di carcere, ma ora la Cassazione dice di no, la condotta del medico non è penalmente rilevante ai sensi della legge Balduzzi 189/2012. L’articolo 3 della suddetta dice che in caso di colpa lieve se il medico nello svolgimento della sua attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica la sua colpa non rileva penalmente.

Contrasto tra orientamenti- I giudici d’appello lamentano che bastava un’ecografia a vedere l’aneurisma e una successiva Tac a dare elementi per l’intervento. La Suprema Corte ribatte: primo, eseguire «una Tac in urgenza presentava controindicazioni, atteso che le analisi evidenziavano l’alterazione dei valori della creatina». Secondo, la Corte non ha valutato né natura e contenuto delle linee guida né se le linee guida sono in grado di attestare diligenza e perizia del medico.

Con la Balduzzi, le condotte qualificate da colpa lieve sono divenute penalmente irrilevanti. Per differenziare tra colpa grave e lieve, non si tiene più conto dell’imperizia-negligenza-imprudenza ma del rispetto delle linee guida: in quello si realizza la diligenza del sanitario. Il giudice deve misurare la divergenza tra la condotta tenuta e quella attesa sulla base della norma cautelare che si doveva osservare. In primis, «deve valutare le specifiche condizioni del sanitario, il suo grado di specializzazione, la situazione ambientale di particolare difficoltà in cui si è trovato ad operare, l’accuratezza nell’effettuare il gesto clinico, le eventuali ragioni di urgenza, l’oscurità del quadro patologico, la difficoltà di cogliere e legare le informazioni cliniche, il grado di atipicità o novità della situazione ed altro». In secondo luogo, deve prendere atto che se in passato poteva stabilire se la colpa era lieve o grave per la sola imperizia (per negligenza e imprudenza l’attività del medico andava valutata con criteri di normale severità) oggi le linee guida contengono regole di perizia che possono estendere la rilevanza esimente da colpa grave anche a negligenza ed imprudenza. Infine, nel determinare la misura del rimprovero (…) deve considerare il contenuto della specifica raccomandazione clinica: «il grado della colpa sarà verosimilmente elevato nel caso di inosservanza di elementari doveri di accuratezza».

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