Notiziario AIOM

Linee guida ‘salva medico’

E’ “colpa lieve” se il clinico nell’intervento segue correttamente le prassi

Da Il Sole24 ORE Sanità del 9-5-2017

Nessuna responsabilità se il comportamento del medico è aderente alle linee guida. Nella valutazione della responsabilità penale, il Giudice deve preliminarmente valutare se la condotta dal sanitario sia stata conforme alle Linee guida anche nel caso in cui il fatto sia antecedente alla legge Balduzzi, valendo un giudizio di maggiore favore per l’incolpato nel caso di successione di leggi penali.

La limitazione della responsabilità del medico in caso di colpa lieve, prevista dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, articolo 3, comma 1, opera, se la condotta professionale è conforme alle linee guida e alle buone pratiche, anche nella ipotesi di errori connotati da profili di colpa generica diversi dall’imperizia.

Ciò in quanto tale interpretazione è conforme al tenore letterale della norma, che non fa alcun richiamo al canone della perizia e risponde alle istanze di tassatività dello statuto della colpa generica delineato dall’articolo 43 del codice penale, comma 3. Pertanto, pure a fronte del riferimento al profilo della negligenza, i giudici del merito non erano esonerati dal dovere di analizzare il caso concreto precedente, secondo i richiamati parametri introdotti dalla novella del 2012.

Con tale motivazione, i giudici della quarta sezione penale della Cassazione con sentenza n. 16140/2017 del 30 marzo, hanno cassato con rinvio per nuova valutazione la controversia che vide coinvolto un Chirurgo generale al quale si contestava di avere provocato a una paziente l’indebolimento permanente dell’organo della digestione e importanti esiti cicatriziali addominali e toracici per colpa consistita nella programmazione ed effettuazione dell’intervento chirurgico per asportazione per via laparoscopica di neoformazione della giunzione gastroesofagea presso una struttura priva delle necessarie apparecchiature tecniche e in assenza di controllo endoscopico; per aver, inoltre, omesso di effettuare indagini non invasive, che avrebbero consentito di accertare l’esito dell’intervento e l’eventuale presenza di fistola; e per aver ritardato, pur dopo il riscontro della presenza di una fistola esofago-mediastinica, il trasferimento della paziente presso un centro clinico attrezzato.

Il medico contestava l’affermazione di responsabilità penale, osservando che i giudici di merito avevano omesso di considerare gli elementi a discarico emergenti dalle deposizioni dei testi e dalle perizie e, in particolare, che l’approccio terapeutico adottato era conforme alle Linee guida e che il caso clinico presentava modalità differenti d’approccio tra i quali quello dallo stessa praticato.

Giova richiamare, afferma la sentenza, i principi che governano l’apprezzamento giudiziale della prova scientifica da parte del giudice di merito. Nella verifica dell’imputazione causale dell’evento omissivo, affermano i giudici, cioè, occorre dare corso a un giudizio predittivo, sia pure riferito al passato: il giudice si interroga su ciò che sarebbe accaduto se l’agente avesse posto in essere la condotta che gli veniva richiesta.

La Corte territoriale, affermano i giudici, ha affermato che gli eventi lesivi occorsi alla paziente, tra i quali vengono annoverati i periodi di degenza della giovane dipendono dal fatto che il chirurgo praticò un intervento chirurgico in una struttura priva delle necessarie apparecchiature.

Il caso clinico in esame del resto palesa una intrinseca complessità, posto che l’insorgenza della fistola, secondo quanto riferito dagli stessi giudici di merito, poteva essere curata con le terapie conservative prescelte dal medico coinvolto anzichè con quelle chirurgiche, successivamente realizzate.

Di converso, come emerge dal contenuto della sentenza impugnata, le valutazioni effettuate in ordine alla colpa prescindono da ogni considerazione rispetto al tema delle linee guida e delle prassi terapeutiche; e la verifica che è stata operata in riferimento al grado della colpa muove dal rilievo afferente alla ritenuta inadeguatezza delle apparecchiature presenti presso la Casa di cura, questione che peraltro non è stata conferentemente analizzata dal giudice di primo grado al fine di valutarne la rilevanza nel caso specifico.

Di Paola Ferrari
avvocato

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