Da Doctor33 del 2-12-2016
Alta specialità, dialisi, medicina nucleare: su queste prestazioni non ci saranno tetti a frenare l’offerta delle strutture pubbliche e private accreditate delle regioni italiane “hi tech” su pazienti provenienti da altre regioni. Lo prevede lo schema per accordi bilaterali tra regioni promosso dalla Conferenza delle Regioni il 24 novembre scorso, con un mese circa di ritardo rispetto all’annuncio dato due mesi fa, a chiusura dell’accordo interregionale sulla mobilità sanitaria 2014-2015. L’accordo di settembre sulla mobilità sanitaria, per inciso, prevede per gli erogatori di prestazioni privati accreditati – a seguito di un incremento della produzione dell’11% contro un calo nel pubblico del 3% – una sorta di ripiano come quello cui è sottoposta l’industria farmaceutica nel caso una regione sfori il budget. Il ripiano qui consiste in un taglio forfettario del 50% sull’incremento registrato nelle prestazioni “a non alta complessità” eseguite a partire dal 2014 non solo verso i residenti ma anche verso i pazienti provenienti da altre regioni.
Adesso, a meglio definire che cosa sia l’alta complessità, sopravviene lo schema di riferimento per gli accordi bilaterali tra regioni, accordi che andrebbero definiti tutti entro il 31 dicembre 2016. Che si possano concludere accordi tra regioni per definire i criteri di compensazione delle spese sostenute per i viaggi attraverso l’Italia dei pazienti è previsto dalla legge 502/92 e dal patto salute 2001, nonché dal patto salute 2010 a consuntivo di un periodo costellato da eccessivi spostamenti di pazienti, comportamenti opportunistici di Asl e strutture sia dal lato dell’offerta sia da quello della domanda, dalla necessità di porre tetti all’offerta di prestazioni. Lo schema bilaterale va incontro all’esigenza di non coprire più di tanto le prestazioni di cui un paziente potrebbe fruire nella propria regione e di porvi dei tetti.
Per quanto attiene ai ricoveri ordinari non saranno posti tetti alla mobilità sanitaria per le alte specialità che comprendono l’oncologia, la chirurgia dei trapianti, l’unità spinale, i grandi ustionati, l’emergenza urgenza (traumi ed incidenti stradali) e Drg ad alta complessità. Il resto dell’attività specialistica è soggetto a tetti, ma non tutto. Si paga tutta l’attività erogata per medicina nucleare, oncologia (chemioterapia e radioterapia) e dialisi. Le regioni possono imporre tetti a Tc, Rmn ed altre attività diagnostiche e cliniche specificando eventuali attività per le quali decidessero di non porre tetti. Le regioni si accordano anche su come regolare l’accesso alla specialistica ambulatoriale, per la quale sono posti paletti più severi, ed includono nella determinazione di un tetto i farmaci “file F”. La tariffazione da utilizzare è quella fissata a seguito del Patto salute 2014-16 con delibera 10 luglio 2014. «I tetti economici sono specifici per livello assistenziale. Possono essere trasferiti importi economici da un livello all’altro solo in relazione a spostamenti di attività da ricovero ospedaliero ad attività ambulatoriale per effetto di normativa nazionale o indicazioni regionali». Le regioni si impegnano a scambiarsi dati sui ricoveri a sei e nove mesi di attività dall’avvio dell’accordo nonché a consuntivo entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di rendicontazione.
