Notiziario AIOM

Per le spese sanitarie “raccolta” da più fonti

Le verifiche

Da Il Sole24 ORE del 4-4-2016

L’ingresso delle spese sanitarie nella precompilata rappresenta un aspetto particolarmente delicato di cui tenere conto. Scorrendo le Faq diffuse sul sito del Sistema tessera sanitaria in prossimità della scadenza per l’invio, si comprende come il dato che i contribuenti troveranno nel modello 2016 possa rivelarsi assai differente da quello corretto ai fini della detrazione.

Oltre all’assenza di buona parte delle spese sostenute per i farmaci da banco (di cui hanno dato notizia le Entrate), mancheranno (perché non trasmesse al Sts) quelle effettuate presso le parafarmacie, gli ottici, gli psicologi, i massofisioterapisti, gli odontotecnici, i logopedisti e tutti gli altri soggetti che appartengono alle professioni sanitarie ma non sono iscritti agli albi dei medici e dei chirurghi. Lo stesso discorso vale per le strutture sanitarie non accreditate e per gli iscritti all’albo dei medici, non titolari di partita Iva, che hanno svolto nel 2015 solo prestazioni occasionali. Né saranno presenti tutte le spese per le quali il prestatore non ha potuto acquisire il codice fiscale del contribuente o ha raccolto il suo diniego alla trasmissione.

Quanto agli oneri sostenuti nelle strutture accreditate, invece, il problema nasce per la separazione tra le spese sanitarie e quelle non sanitarie (ad esempio di comfort per la degenza), dunque non detraibili, poiché spesso le strutture non sono state in grado di distinguerle entro i tempi previsti per la trasmissione, ed è stata consentita la comunicazione di un unico importo complessivo.

Inoltre, sono state trasmesse al Sts (con codice Ic) le spese per interventi e trattamenti con finalità estetiche, che sono in gran parte non detraibili. Con la circolare 3/E/2016, è stato infatti ribadito che «la detrazione è esclusa, ad esempio, per le prestazioni di chirurgia estetica o di medicina estetica non conseguenti ad incidenti, malattie, o malformazioni congenite, anche se effettuate da personale medico o sotto la sua supervisione».

Le spese sanitarie intestate a minori sono state infine acquisite dal Sistema collegandole al codice fiscale del minore stesso: nelle precompilate saranno quindi attribuite sulla base delle percentuali ricavate dalle certificazioni uniche e riguardanti i familiari a carico. Senza contare possibili errori e anomalie su tali percentuali indicate dal sostituto d’imposta, il problema è che la ripartizione delle detrazioni per carichi di famiglia non pregiudica la possibilità di ripartire la detrazione/deduzione degli oneri in base all’effettivo sostenimento della spesa, ovvero anche con percentuali differenti e annotando tale diversa ripartizione sul documento di spesa (circolare 11/E/2007). Siccome questa è una facoltà adottata piuttosto frequentemente (specie laddove i redditi dei coniugi siano ben differenziati tra loro), il dato fornito dalla precompilata potrebbe non essere quello più favorevole ai contribuenti. In più, come confermato dall’Agenzia a Telefisco 2016, «il contribuente è tenuto a modificare la dichiarazione proposta dall’Agenzia delle Entrate se il familiare non è in possesso dei requisiti per essere considerato fiscalmente a carico o se la spesa è stata sostenuta da un soggetto diverso o in una percentuale diversa rispetto a quella risultante dal prospetto dei familiari a carico».

 

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