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Sperimentazioni cliniche di Fase I. Ecco i requisiti minimi per l’autocertificazione delle strutture sanitarie. La determina Aifa

La determina Aifa n. 451/2016 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 4 aprile 2016 e contiene in allegato il modulo che i centri clinici e i laboratori coinvolti nelle sperimentazioni di Fase I devono inviare all’Aifa, tramite posta certificata. L’autocertificazione deve essere trasmessa almeno 90 giorni prima dell’inizio dell’attività del centro/unità/laboratorio di Fase I, in conformità ai requisiti della Determina Aifa n. 809/2015. IL TESTO

 Da Quotidianosanità.it del 4-4-2016

L’Agenzia italiana del farmaco, con la determina n. 809/2015 del 19 giugno 2015, aveva stabilito i requisiti minimi necessari per il funzionamento delle strutture sanitarie che eseguono sperimentazioni cliniche di Fase I. La determina disponeva tra l’altro che le modalità per l’autocertificazione del possesso dei requisiti sarebbero state definite con una successiva determina del Direttore Generale dell’Ente regolatorio. Tale determina (n. 451/2016) è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 4 aprile 2016 e contiene in allegato il modulo che i centri clinici e i laboratori coinvolti nelle sperimentazioni di Fase I devono inviare all’AIifa, tramite posta certificata, agli indirizzi: ispettorato-gcp@aifa.mailcert.it, rsc@aifa.mailcert.it.

L’autocertificazione deve essere trasmessa almeno 90 giorni prima dell’inizio dell’attività del centro/unità/laboratorio di Fase I, in conformità ai requisiti della Determina AIFA n. 809/2015 del 19 giugno 2015.

Si sottolinea che la Determina n.451/2016 all’art.2 specifica che:
“Le sperimentazioni cliniche di Fase I su volontari sani e su pazienti di cui all’art.1, comma 1 lettera a) della Determina AIFA 19 giugno 2015 in corso o già autorizzate o la cui domanda è stata presentata in forma valida al Comitato etico competente e all’AIFA prima dell’entrata in vigore della suddetta Determina, possono essere rispettivamente concluse o avviate anche in assenza dei requisiti di cui all’art.2 della Determina AIFA 19 giugno 2015”.

 

 

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